La durata dell'incarico e del rinnovo dell'amministratrice.
- Laura Cargiaghe
- 21 dic 2016
- Tempo di lettura: 2 min

La riforma del condominio, tra le altre novità, ha aggiunto all'articolo 1129 del Codice Civile la frase "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata" che, benché sembri essere molto chiara, ha suscitato più di un dubbio circa il reale significato. Sulla prima parte nessuno ha mai avuto da obiettare, e sembra che sia ormai pacifico che nessuna nomina del nuovo amministratore possa avere durata diversa dall'anno, ma così non è per la parte in cui tratta il rinnovo. Una parte della dottrina sostiene che, essendo previsto un rinnovo di eguale durata, non è necessario inserire all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria il proprio rinnovo, ritenendolo implicito nella disposizione normativa, garantendosi così un ulteriore anno di gestione condominiale, anche eventualmente contro il volere assembleare che, impedita alla votazione, non ha modo di esprimersi. A mio parere la legge è estremamente chiara, ed intende espressamente che, così come la durata della prima nomina, anche gli eventuali rinnovi dello stesso amministratore non posso avere durata differente dall'anno. Questa convinzione è basata anche sulla prima parte del comma, che disponendo la durata dell'incarico in un anno, ne vedrebbe violato il disposto se materialmente si estendesse a due anni per mancata delibera assembleare. Detto questo mi sembra che sia più un metodo scorretto per continuare ad amministrare un condominio la cui assemblea vorrebbe invece nominare un altro professionista, ma anche in assenza di giurisprudenza a causa della breve vigenza di questa nuova disposizione, vi sono dei modi per porvi rimedio. Il primo che consiglio è la prevenzione, ovvero incaricare il consigliere o qualsiasi altro condomino di richiedere all'amministratore che venga espressamente inserita la nomina o la revoca quale punto all'ordine del giorno su cui deliberare. In caso si arrivi tardi e l'amministratore in carica si sia in tal modo autoconfermato, senza l'avvallo di nessuno, con la richiesta di almeno due condomini, che rappresentino però almeno un sesto del valore millesimale dell'edificio, si può richiedere immediatamente un'assemblea straordinaria per la revoca dell'attuale amministratore e la nomina di altro professionista, che dovrà essere indetta entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, di cui è meglio lasciare traccia considerata la tempistica già detta. In caso di inerzia dell'amministratore, che non vorrà perdere il compenso per un altro anno, trascorsi i dieci giorni l'assemblea può essere indetta direttamente dai condomini richiedenti, mediante notifica a tutti i partecipanti al condominio, ed l'esito del deliberato poi dovrà solo essere notificato all'amministratore revocato.
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