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Le spese di pulizia

  • Dott.ssa Laura Cargiaghe
  • 24 dic 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Questo è una delle spese che, benché sembri di semplice applicazione, in realtà cela una certa complessità per quanto riguarda la sua divisione tra i condòmini. L'articolo 1124 del Codice Civile è molto esplicito nel disporre che le spese per la manutenzione di scale ed ascensori vadano sostenute dai proprietari delle unità immobiliari cui servono, secondo la tabella millesimale relativa appunto a scale ed ascensore, comunemente conosciuta come tabella "B". Detto questo sembra che non ci sia nulla di cui discutere, e che l'amministratore che adotti questo criterio sia in linea con la previsione di legge, ma in realtà, a seconda della tipologia di struttura amministrata, dividere in tal modo la spesa rivela un amministratore estremamente superficiale. Per quanto riguarda la mia esperienza, mi gestisco stabili ove vi sono appartamenti che, avendo accesso diretto dalla pubblica via e non dalla scala, abbiano 0 quale valore millesimale dell'apposita tabella, ma non mi è invece mai capitato che le ditte di pulizie, nei loro preventivi e nei contratti, differenzino gli importi necessari per mantenere puliti scale ed ascensore, rispetto a quelli per la pulizia di corselli dei box, rampe e vialetti d'acceso al condominio, indicando invece un importo unitario, solitamente mensile, per i loro servizi resi al Condominio. Questo significa che il proprietario dell'appartamento con accesso indipendente, benché fruisca della pulizia del corsello dei box, ove anch'egli ha il proprio veicolo, della rampa di accesso agli stessi o ancora del vialetto d'accesso al condominio, che utilizza per andare in garage a prendere l'auto, o ancora giovi del servizio accessorio della ditta che si occupa di portare fuori i bidoni condominiali per la raccolta rifiuti, avendo un valore nullo nella tabella millesimale usata per la ripartizione della spesa non paghi assolutamente nulla per tutti i servizi menzionati. Anche qui il problema è di semplice risoluzione, ed un'attenta amministratrice, che legge il Regolamento di Condominio degli stabili acquisiti, porrà sicuramente all'ordine del giorno della prima assemblea utile la modifica al citato Regolamento, nella parte in cui vengono disposte le suddivisioni delle spese, consigliando ad esempio, come a me è capitato di fare, di dividere l'importo del servizio di pulizie al 70% secondo la ormai famosa tabella "Scale ed ascensore" ed al rimanente 30% secondo la tabella di "Proprietà generale", in maniera tale da far partecipare alla spesa, anche se in maniera ridotta, chi in misura ridotta utilizza comunque il servizio. Il mio consiglio è, ancora una volta, di leggere il vostro Regolamento di Condomino, ed eventualmente siate incorsi in questa spiacevole anomalia, di richiederne immediatamente all'amministratore la modifica, così da poter deliberare in merito alla prima assemblea utile.

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