Un recente caso di appropriazione indebita.
- Dott.ssa Laura Cargiaghe
- 17 dic 2016
- Tempo di lettura: 2 min

Ultimamente la giurisprudenza è sempre più costante nel condannare gli amministratori che, per qualsiasi motivo, distraggono i fondi condominiali da loro gestiti, macchiandosi in tal modo del reato di appropriazione indebita, aggravato dall'abuso di prestazione d'opera. Quando questa figura professionale, di cui per legge non si può fare a meno nei condomini con almeno nove comproprietari, anziché fare gli interessi dei propri amministrati ne utilizza invece il denaro a suo piacimento, o comunque in maniera difforme dalla volontà espressa nei deliberati assembleari, raramente riesce ad evitare una condanna penale in sede giudiziaria. Ma la vera novità arriva recentemente, con la sentenza 17222 del Tribunale di Roma, depositata nel settembre 2016, che oltre alla condanna penale dell'amministratore ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale nei confronti della parte offesa, nello specifico il condominio danneggiato dal reato, con espresso riferimento ai danni non patrimoniali per i combinati disposti degli articoli 185 del Codice Penale e 2059 del Codice Civile. Questo introduce una nuova tutela nei confronti dei condòmini che, a causa della sospensione condizionale della pena, difficilmente ha potuto avere una reale giustizia anche in seguito a condanne passate in giudicato. Voglio comunque aggiungere che, in seguito all'ultima riforma del condominio, risalente al 2012, sono stati introdotti dei criteri ben specifici per l'esercizio dell'attività di amministratore, tra cui compare l'assenza di condanne per reati contro il patrimonio, titolo del Codice Penale che comprende anche l'articolo 646, ovvero l'appropriazione indebita. Pertanto l'amministratore condannato, che continui ad esercitare, commetterebbe un ulteriore reato di esercizio abusivo della professione, che verrebbe però contestato solo se gli Enti devoluti al controllo ne fossero messi a conoscenza. Rimanendo nell'ambito di questo particolare reato, per accelerarne la risoluzione a mio parere è bene ricordare all'amministratore truffaldino che, essendo procedibile a querela di parte, qualora rimborsi interamente la somma distratta l'assemblea sarà ben disposta ad incaricare il nuovo amministratore affinché rimetta la querela presentata, ed il procedimento verrà pertanto archiviato senza alcuna sanzione erogata nei confronti del reo. Il mio consiglio per prevenire questi spiacevoli "inconvenienti" è comunque quello di controllare, a campione, se nelle fatture di gas, energia elettrica o acqua sia indicata la presenza di precedenti fatture non pagate, poiché è un segnale d'allarme sulla corretta gestione del vostro denaro. Per quanto mi riguarda, tramite l'applicazione MioCondominio a disposizione dei miei condomini, questi possono consultare in tempo reale ogni fattura giunta, e verificare pertanto anche quanto ho scritto sopra.
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