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La targa di reperibilità obbligatoria

  • Dott.ssa Laura Cargiaghe
  • 23 dic 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Tra le svariate novità introdotte dall'ultima riforma del 2012, quella che ancora non sembra essere ben chiara è l'obbligatorietà della targa di reperibilità condominiale, prevista dall'articolo 1129 del Codice Civile. La nuova formulazione del citato articolo, nella parte in cui tratta dell'argomento di oggi, recita "Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore". Pertanto è evidente che l'apposizione della targa di reperibilità non è facoltativa, ma è uno degli oneri in capo all'amministratore, che qualora non vi adempia dovrà accettarne le conseguenze. Entrando maggiormente nel merito di quali siano queste competenze, bisogna specificare che il Codice Civile ha introdotto la norma, ma non la sanzione, e benché questo faccia supporre, in prima analisi, che nulla accadrebbe in caso di violazione, il mio titolo in giurisprudenza mi ha aiutato a verificare che non è esattamente così, perché la competenza della disciplina sanzionatoria è stata demandata agli organi Comunali. Questo vuole dire che ogni Comune, nell'ambito del proprio territorio, ha fissato importi diversi per la sanzione pecuniaria, quindi se in un Comune la mancanza della targa prevista dal Codice Civile potrebbe essere punita con 25€ di sanzione, in un altro potrebbe essere pari a 500€. Ma non ho deciso di parlare dell'argomento per dissertare sull'elevata differenza di sanzione che potrebbe esserci per la stessa violazione, solo perché commessa in luoghi diversi, bensì per dare ancora a voi condòmini dei consigli che ritengo utili. L'onere dell'apposizione della targa è in capo all'amministratore, che pertanto non deve chiedere l'avvallo dell'assemblea, benché sia una sua facoltà farlo, e da ciò ne discende che se la Polizia Locale, od un altro organo di Polizia, dovesse elevare la sanzione prevista, questa non dovrà essere pagata dal condominio, ma direttamente dall'amministratore inadempiente. L'unico caso in cui la somma della sanzione dovrebbe essere prelevata dal conto corrente condominiale è qualora l'apposizione della targa fosse stata proposta in assemblea, e questa avesse deciso di non sostenerne la spesa, ma considerati gli importi esigui delle targhe, che possono variare dai 40 ai 70 euro, ancora non mi è mai capitata una situazione del genere. Pertanto il mio primo consiglio è di richiedere espressamente al vostro amministratore, qualora non vi abbia già provveduto, di far installare la targa ormai obbligatoria dal 2013, per non incorrere nelle sanzioni comunali, mentre il secondo è di verificare nel Regolamento di Polizia Urbana del vostro comune quali siano le prescrizioni della targa, che può variare di materiale o di dimensioni, a seconda di quanto disposto dal locale Sindaco, e che pertanto può nuovamente essere diverso da un Comune all'altro. Nel malaugurato caso che foste stati sanzionati, vi invito inoltre a verificare i movimenti del conto corrente condominiale, tramite semplice richiesta all'amministratore, per assicurarvi che per una sua inadempienza abbiate voi avuto un esborso economico non dovuto.

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