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La suddivisione delle spese in condominio: l'annoso problema dello spurgo della fogna condominia

  • Dott.ssa Laura Cargiaghe
  • 3 dic 2016
  • Tempo di lettura: 1 min

Spesso mi viene chiesto come debba essere ripartita la spesa dello spurgo della fossa biologica o dei pozzetti della fogna condominiale, nella convinzione che chi meno "produca" meno debba pagare. Ancora costante l'orientamento della Suprema Corte, che come ha evidenziato diversi anni fa "le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la conservazione delle parti comuni si considerano obbligazioni propter rem, perché nascono come conseguenza della contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni. Alle spese per la conservazione per le parti comuni i condomini sono obbligati in virtù del diritto (di comproprietà) sulle parti comuni accessori ai piani o alle porzioni di piano in proprietà esclusiva. Pertanto, queste obbligazioni seguono il diritto e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione". E' chiaro quindi che, a prescindere dai componenti delle unità familiari residenti nei singoli appartamenti, a meno che non sia diversamente convenuto nel regolamento di condominio, tale spesa va suddivisa per i millesimi della tabella di proprietà generale. Devo però porre l'attenzione sulla tipologia di unità facente parte del condominio, perché contrariamente a quanto potrebbe sembrare dalla mia esposizione, devono considerarsi obbligati alla spesa solamente i proprietari delle unità che traggono beneficio da tale servizio, venendo quindi categoricamente esclusi i proprietari di cantine o box, che pur partecipando al condominio, non sono allacciati al sistema fognario oggetto del lavoro.

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